Il caso trattato riguarda la difesa di un Maresciallo ordinario della Guardia di Finanza
In precedenza il Tar aveva accolto il ricorso nel merito, annullato il diniego impugnato e accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio di cui all’art. 42 – bis d.lgs. 151/01.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma lamentando la violazione e falsa applicazione art. 42 bis d.lgs. 151/2001, l’invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione e l’erronea valutazione degli atti di causa.
Il Consiglio di Stato rigetta l’appello.
Dalla sentenza :
“Nessuna valutazione di eccezionalità o indispensabilità viene espressa dal superiore diretto del ricorrente, che si limita a fare riferimento alla carenza di personale. La valutazione di indispensabilità del ricorrente compare soltanto, in maniera peraltro sempre apodittica, nel corso dei pareri che i vari superiori hanno espresso sulla vicenda. Ciò posto, il Collegio ritiene di dover dare continuità alla giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui il solo addurre la carenza di personale non sia sufficiente a denegare il beneficio, sia in quanto il reparto di appartenenza non è quello che vanta le maggiori scoperture di organico, sia in quanto l’amministrazione ha concesso il beneficio ad altri militari in condizione non molto dissimile da quella del ricorrente o comunque per ipotesi comunque subordinate al potere valutativo dell’Amministrazione.”