URANIO RESPINTO L’APPELLO DEL MINISTERO

Il caso
Il Ministero ha appellato la sentenza del Tribunale lavoro di Bologna con la quale un caporal maggiore dell’E.I veniva riconosciuto soggetto “equiparato” alle vitime del dovere ex art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 .

La Corte d’appello rigetta l’appello.

Dalla sentenza :
“rispetto a tali puntuali circostanziati apprezzamenti, l’appellante esprime allora una doglianza generica
legata a dati statistici richiamati in astratto, senza muovere perΓ² alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione in atti e segna le incongruenze esistenti in concreto tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall’ ausiliare, sicchΓ© la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale dell’ausiliario del giudice e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con
altro esperto.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa,assorbita e respinta, definitivamente decidendo,rigetta I’appello, con integrale conferma della sentenza impugnata; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”