RISARCIMENTO DANNI URANIO E AMMINISTRAZIONE CIVILMENTE RESPONSABILE

Il caso trattato riguarda la difesa degli eredi  di un Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano.

Il militare aveva presentato ricorso al Tar per l’annullamento del decreto con il quale il Ministro della Difesa aveva  negato la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale di cui era affetto.

Il Tar Piemonte dispose una prima verificazione, conclusasi con esito negativo. In corso di causa il militare è deceduto e il processo si è interrotto.

Successivamente alla costituzione degli eredi è stata disposta una nuova verificazione conclusasi con l’assenza del nesso di causalità e il non accoglimento del ricorso.

La sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR Piemonte con la quale veniva negata la causa di servizio e condanna il Ministero della Difesa al  pagamento del risarmento danni agli eredi. Compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio stante la particolarità della vicenda

Dalla sentenza :

《Di conseguenza, alla luce della peculiarità dello specifico contesto operativo, del
carattere contrattuale della responsabilità dell’amministrazione, dei valori primari in
gioco e della mancata adozione degli accorgimenti pur apprestati dagli alleati a
beneficio del proprio personale grava sull’amministrazione l’onere di un principio
di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto
all’esposizione all’uranio impoverito ed ai metalli pesanti, che tuttavia in concreto
non è stato minimamente fornito.》