TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ ILLEGITTIMO PER INSUSSISTENZA DELL’INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE

Il caso
Dopo aver ottenuto una sentenza favorevole al Tar Lazio, in difesa di un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, l’amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello perché infondato.

Dalla sentenza :

Nel caso di specie difettano i presupposti dell’incompatibilità ambientale come delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata, poiché la mera esecuzione di un provvedimento di perquisizione e di sequestro, su disposizione di altra Autorità, sia pure ad opera dei medesimi colleghi di lavoro dell’interessata, non appare idoneo di per sé a incidere, nemmeno sotto il profilo potenziale, sulle indispensabili condizioni di serenità lavorativa necessarie allo svolgimento proficuo dei compiti istituzionali nonché sul corretto funzionamento dell’ufficio, oltre che sull’immagine e il prestigio dell’istituzione.
 Il decreto di perquisizione costituisce, infatti, un atto del Pubblico Ministero la cui esecuzione è stata meramente delegata al personale dell’amministrazione in qualità di operatori di polizia giudiziaria e, per tale ragione, non assurge a circostanza sufficiente a pregiudicare il corretto funzionamento dell’ufficio o a minare il rapporto di fiducia con la scala gerarchica.
Sotto quest’ultimo profilo, giova, inoltre, osservare che il pregiudizio consistente nell’asserito venir meno del rapporto di fiducia con la scala gerarchica, anche laddove esistente, non verrebbe efficacemente rimosso nemmeno con il trasferimento dell’interessata, poiché la relazione con i vertici (inficiata dall’asserita perdita del rapporto di fiducia) rimarrebbe inalterata anche a seguito del mutamento di sede di servizio.
Per tale ragione, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il provvedimento di trasferimento fosse viziato da palese illogicità e irragionevolezza, non essendo provata né l’effettiva esistenza di una situazione di incompatibilità né l’idoneità e necessità di assegnazione ad altra sede ai fini della rimozione dell’asserita incompatibilità.
In conclusione, l’appello dell’amministrazione è infondato e deve essere respinto.