Il Consiglio di Stato per conservare la res adhuc integra fino alla definizione del merito, in riforma all’ordinanza impugnata accoglie l’istanza cautelare in primo grado e ordina la trasmissione della nuova ordinanza al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 cod. proc. amm.
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