TRACCIAMENTO PRESENZA E REATO DI TRUFFA MILITARE CONTINUATE E AGGRAVATA: OLTRE AL DANNO NON SUSSISTE IL DOLO

Il caso

Ufficiale dell’A.M (pilota) già difeso e assolto in primo grado dall’ accusa di Truffa Milutare continuata e aggravata (art. 81 cpv e 47 n.2 e 234 com 1 e 2 cpmp) per aver predisposto artifici e raggiri consistenti nell’inserire manualmente dati non veritieri di inizio e termine del servizio nel sistema informatizzato di gestione delle presenze e degli orari denominato CROMO, e nel dichiarare lo svolgimento di orari di servizio non rispondenti al vero.

La Corte Militare di Appello respinge l’appello del Procuratore Militare di Roma ritenendo fondata e corretta la sentenza emessa dal giudice di primo grado.
Le conclusioni della Corte :
 “Una siffatta ricostruzione psicologico-fattuale della vicenda in esame non solo appare del tutto avulsa da qualsivoglia elemento probante e fondante – non comprendendosi il perchè un militare, in assenza di congrue e specifiche direttive  ad opera del datore di lavoro, nonchè di comunicazione alcuna circa l’efficienza ed efficacia del sistema CRONO, avrebbe dovuto dubitare del medesimo, ideato ed installato dalla stessa amministrazione, provvedendo (anche in assenza dell’avvenuta beggiata con tanto di visualizzazione del simbolo verde ad opera dell’apparecchio preposto) a ritenere in maniera arbitraria e unilaterale l’inaffidabilità dei macchinari in argomento e, quindi, provvedere ad annotare tutti gli orari concernenti la propria attività lavorativa ( tale pratica renderebbe superfluo la presenza di un dispendioso e complesso sistema quale quello CRONO) – ma attua  ( contrariamente ai principi che regolano la penale responsabilità ) una vera e propria inversione probatoria, ritenendo che  non debba oltre ogni ragionevole dubbio in forza di un comparto probatorio solido accertarsi la penale responsabilità di omissis , bensì spetti in capo a questi quasi un obbligo di giustificare la propria condotta e dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio le ragioni alla sua base.
Quanto precisato rende oltremodo evidente l’assenza dell’elemento soggettivo (dolo) in capo al soggetto attivo della condotta contestata ai fini della configurazione del reato de quo, che qualora sussistente avrebbe portato omissis a conservare ( non sostituendola e rappresentando la problematica al proprio superiore ) la propria  CMD difettosa (utile strumento ai fini di evitare la registrazione oggettiva dell’attività lavorativa ) nonché ad evitare in ogni modo di effettuare la beggiata mediante il sistema di rilevazione  (poiché imprevedibile la natura funzionante o meno del medesimo).
La condotta di omissis è stata valutata minuziosamente e in concreto dal giudice di primo grado, in ragione delle plurime e molteplici circostanze connotanti il servizio prestato (l’essere pilota e i particolari orari lavorativi ed esigenze di servizio connesse ad una siffatta qualifica, l’assenza di una postazione e di un p.c. personale per l’ufficiale, i malfunzionamenti del sistema CRONO, l’assenza di una postazione di beggiata nelle vicinanze del luogo di lavoro dei piloti di omissis quando impiegati in attività di volo  etc.) e non è stata ritenuta affatto idonea a integrare la fattispecie di reato in oggetto, poichè priva ( in assenza di elementi a discapito e a prova del contrario ) della volontà concreta di trarre in inganno l’Amministrazione militare e conseguire un ingiusto profitto.
…………..Il Collegio rileva, infine, con riferimento all’evento lesivo (danno patrimoniale per l’amministrazione militare)richiesto dalla norma onde configurare il reato di “truffa militare ” il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che, come risulta provato in atti , omissis si è più volte trattenuto a lavoro ben oltre l’orario di timbratura continuando l’attività lavorativa con un conseguente profitto economico a vantaggio dell’amministrazione. 
Una siffatta condotta ripetuta nel tempo più volte esclude inevitabilmente la sussistenza in capo all’imputato di procurare per sé un ingiusto profitto, non potendo trovare contemporaneamente convivenza due condotte antistanti e contrarie (una finalizzata a procuprare  a sè un ingiusto profitto mediante fasulla indicazione degli orari di lavoro svolto, l’altra volta ad apportare un maggiore contributo, in livelli di efficienza ed efficazia, all’Amministrazione con un’attivitò lavorativa svoltasi per un considerevole numero di ore di cui l’ufficiale de quo non ha mai richiesto la remunerazione) “