INGIURIA E MINACCIA AD INFERIORE

Il Caso trattato in questo ricorso riguarda la difesa di un Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano imputato del reato di INGIURIA E MINACCIA AD INFERIORE CONTINUATA (artt 81 cpv. c.p.; 196, commi 1 e 2 c.p.m.p.)

Il Tribunale Militare di Roma assolve l’imputato per insussistenza del fatto per tutti gli episodi.
Le conclusioni del Tribunale Militare di Roma :
《Le ragioni che impediscono una pronuncia di accertamento di responsabilità penale per i due episodi per i quali ci si può avvalere della testimonianza omissis valgono a maggior ragione per quelli per i quali esiste solo il narrato della persona offesa.
Una pronuncia di condanna basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa richierebbe che l’attendibilità della testimonianza sia molto buona  alla luce di tutti i criteri elaborati da pluridecennale giurisprudenza; qui la persona offesa è testimone ingaggiato in un dissidio personale molto forte con l’imputato, nel cui quadro risulta aver enfatizzato aspetti relativi ad episodi sui cui sussistono ulteriori fonti testimoniali che non hanno fornito pieno riscontro; si tratta di un testimone molto coinvolto emotivamente che nel contesto dei fatti risulta aver totalmente perso il controllo; le condotte più gravi rispetto a quelle già analizzate presentano un profilo di inverosimiglianza dato che l’imputato, che in queste ultime si è dimostrato persona più tranquilla della persona offesa, trovandosi da solo con quest’ultima avrebbe improvvisamente perso completamente la testa.
Per tutti gli episodi descritti in imputazione ritiene il collegio che non si sia formata la prova che essi siano avvenuti e, per i due meno gravi, ritiene il collegio che manchi la prova che il contesto rendesse le espressioni ignorante e maleducato pretestuose e quindi ingiuriose e non legittima espressione delle funzioni del superiore gerarchico.
Ciò comporta assoluzione per insussistenza del fatto per tutti gli episodi》