L’ASSEGNO RELATIVO AI BENEFICI DELLE VITTIME DEL DOVERE NON È RATEO DI PENSIONE, PERTANTO È SOGGETTO A PRESCRIZIONE DECENNALE

Il caso
Il militare, con ricorso di primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Latina il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile non reversibile con decorrenza dalla data di stabilizzazione dell’invalidità.
Avverso questa sentenza abbiamo presentato ricorso alla Corte d’appello sez. Lavoro di Roma, che lo ha accolto,  condannando  il Ministero al pagamento delle differenze sui ratei versati con decorrenza dalla data di conoscibilitá della malattia

Le conclusioni :

“Ne consegue che l’illiquidità, come sopra delineata, delle differenze in questione non consente l’applicazione della prescrizione quinquennale invocata, non essendo applicabile la normativa generale codicistica di cui all’ art. 2948 c.c., bensì la normativa sopra indicata, come estensivamente intrepretata dalla Corte di Cassazione.
Ed infatti, l’applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. richiede la liquidità e l’esigibilità del credito che deve essere “pagabile”, ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere.
Nel caso di specie, considerato che l’odierno appellato ha beneficiato della provvidenza in oggetto percependo i relativi ratei in misura inferiore al dovuto, le maggiori somme richieste non soggiacciono al regime prescrizionale disciplinato dall’articolo 2948 n. 4 del c.c., in quanto la domanda riguarda proprio l’importo dei ratei stessi. …” (cfr. Corte d’Appello di Roma).
Per l’effetto, quanto al già riconosciuto diritto dell’appellante principale alla corresponsione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 legge 23 novembre 1998, n.407 nella misura di € 500,00 mensili, atteso quanto sopra detto, la condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle differenze sui ratei versati con la decorrenza dalla data xxxx (conoscibilità della patologia), oltre accessori così come già determinati in prime cure. “