STRESS POST TRAUMATICO E VITTIMA DEL TERRORISMO

Il caso

Il nostro assistito, un Ufficiale dell’Esercito Italiano, dieci anni fa venne impiegato in una missione in Afghanistan. Mentre era a bordo di un mezzo blindato fu coinvolto nell’esplosione di un ordigno piazzato nel terreno lungo il percorso, attentato di matrice terroristica perpetrato da ignoti.
Come conseguenza dell’attentato sviluppò una sindrome post traumatica da stress.
Il Tribunale del Lavoro di Foggia accoglie il nostro ricorso.
Le conclusioni del Giudice:
Il ricorrente, avendo riportato danni permanenti dal coinvolgimento nell’attentato terroristico, come accertati dal CTU, ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di Vittima del terrorismo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 3 agosto 2004, nr. 206/04.
Vanno erogati i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status per aggravamento della (sola) psicopatologia già in essere e richiesti in ricorso se spettanti in base alla normativa vigente.
Spetta la liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell’evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art. 5, comma 1 L. 206/2004) complessiva pari al 28% (art. 5 L. cit. co.1).
Spetta la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3 ); infatti il CTU ha attribuito (anche) un coefficiente di invalidità pari al 25 % in base alle Tabelle della Invalidità Civile di cui al predetto Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992; l’assegno è soggetto a perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni (a decorrere dalla domanda sino al soddisfo)
Spetta l’assegno vitalizio, di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , nell’importo di € 500.00, così come implementato dall’art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, (a decorrere dalla domanda sino al soddisfo);
Spetta il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste della legge 3 agosto 2004, nr. 206.
In particolare.
Spetta, ex art. 2 l. cit.. l’incremento di una quota del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile
Spetta ex art. 3 l. cit. l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata.
Al momento del pensionamento, al ricorrente spetterà la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dei trattamenti diretti del pensionato.》