FALSITA’ IDEOLOGICA COMMESSA IN ATTO PUBBLICO :MILITARE ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

Il caso :

MILITARE DELL’ ESERCITO ITALIANO IMPUTATO
del delitto di cui all ‘art. 483 c.p., in relazione all’art. 76 DPR 445 del 28 dicembre 2000, perché nella domanda di partecipazione, presentata in modalità telematica, al concorso per Volontari in prefissata di 4 anni dichiarava falsamente di non avere riportato condanne per delitti colposi.

Il Tribunale Ordinario di Roma assolve l’imputato perchè  il fatto non costituisce reato

Dalla sentenza :

“evidenziato che il procedimento penale da ultimo richiamato è stato definito con la sentenza  xxx e che l’imputato è stata assolto dal reato di cui all’art. 483 c.p., in relazione all’art. 71 d,par. 445 del 2000 contestatogli perché il fatto non costituisce reato, l’istruttoria svolta non consente di affermare con certezza che al momento della presentazione della domanda omissis sia stato a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a suo carico.
Al riguardo e su un piano generale si osserva che l’elemento psicologico del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e dalla volontà di attestare qualcosa in un atto pubblico.
Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita prova del fatto che in data antecedente alla presentazione della domanda omissis sia stato informato della esistenza di un procedimento penale a suo carico ovvero dell’emissione del Decreto penale né ciò può essere dedotto dalla mera indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio emesso secondo cui il difensore dell ‘imputato aveva proposto opposizione al decreto Tale dato infatti non è stato confermato in giudizio né attraverso la produzione dell’atto di opposizione né della delega conferita al difensore.
D’altra parte, come pure ha osservato la Corte di Cassazione in caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, non integra il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la “mera inosservanza del dovere di migliore informazione giuridica sui precedenti penali” da parte dell’imputato (Cfr. Cass.)
Conclusivamente omissis deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.”