IMPARZIALITÀ E VIZIO DEL SOGGETTO DECISORE. RESPINTO L’APPELLO DEL MINISTERO

Il caso
Un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, impugnava la determina con la quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”, inflitta dal Comandante del medesimo.
 Il T.a.r. ha accolto il ricorso,
ritenendo non rispettato il principio di terzietà e di obiettività dell’azione amministrativa .
La sentenza di primo grado è stata appellata chiedendone la riforma
Il militare ha resistito all’appello, chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero
Dalla sentenza :
《…le previsioni dell’ordinamento militare non possono far venire meno l’applicazione dei principi generali e, in particolare, di quelli che sovrintendono ad ogni procedimento sanzionatorio e disciplinare..
..pure ove si tratti di sanzioni di corpo, le quali, comunque, conseguono ad un procedimento di natura disciplinare. Quanto detto consente di prescindere dall’esame dei presupposti della sanzione,nuovamente rivendicati dall’Amministrazione appellante, stante la natura assorbente della situazione di incompatibilità del Comandante del Reparto all’adozione di un provvedimento disciplinare basato sulla espressione di giudizi e apprezzamenti a suo carico.》