CAUSA DI SERVIZIO E URANIO : AUTOTUTELA DECISORIA, NUOVO PARERE FAVOREVOLE E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Il caso
Un Caporal Maggiore Capo Scelto dell’Esercito Italiano in qualità di Fuciliere dopo essere stato impiegato in diverse missioni nei Balcani si ammala di una patologia tumorale.
In prima istanza sia il Comitato di Verifica che la CMO negano la dipenda di causa di servizio e relativi benefici di legge.
Dopo una prima resistenza l’amministrazione in sede di autotutela decisoria ha riesaminato il fascicolo modificando il giudizio, riconoscendo la patologia del militare dipendente da causa di servizio.
Il Tar Calabria accoglie il ricorso
Dalla sentenza
《….il nomen iuris del provvedimento di autotutela, in termini di “annullamento” (che presupporrebbe l’illegittimità del provvedimento originario) ciò che rileva in questa sede è che, da quanto affermato dal C.V.C.S., la resipiscenza dell’Amministrazione è avvenuta solo una volta attivato il contenzioso giudiziario e la revisione delle conclusioni del Comitato ha fatto seguito alla produzione di nuovi rapporti informativi da parte dell’Amministrazione.Tale circostanza, unitamente all’assenza di difese da parte dell’Amministrazione in merito alle censure prospettate dal ricorrente in sede ricorsuale (non essendo a tal fine utile il mero riferimento alla circostanza per cui l’Amministrazione non avrebbe potuto tenere un comportamento diverso da quello concretamente mantenuto), induce a ritenere adeguatamente comprovata, con riferimento al caso concreto, la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente, con conseguente soccombenza virtuale del Ministero della Difesa》