Il caso trattato riguarda la difesa di un ufficiale dell’A.M madre di un minore di tre anni a cui era stata negata l’assegnazione temporanea e quindi il ricongiungimento familiare.
《… l’Amministrazione non avrebbe potuto prescindere dal portare previamente a conoscenza dell’interessata le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Anche indipendentemente da queste ultime considerazioni, non può comunque sostenersi che, in ragione delle specifiche esigenze organizzative della Forza armata, l’eventuale interlocuzione con l’interessata fosse destinata a risultare in ogni caso irrilevante.
Le difese svolte in giudizio comprovano infatti che la ricorrente, ove tempestivamente messa in condizione di conoscere le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, sarebbe stata in grado di fornire elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito procedimentale》