PATOLOGIA TUMORALE IN FOLLOW UP E ILLEGITTIMITA’ DELL’INIDONEITA’ AL SERVIZIO MILITARE E DELLA RIFORMA

Il Tar Lazio accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati

sentenzatarlazio

 

Sotto ulteriore profilo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 215/2001 I ‘Amministrazione non poteva procedere con la riforma del ricorrente fin quando non si fosse concluso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, né poteva definitivamente riformarlo, dovendo invece consentirgli la permanenza in servizio fino alla definizione del procedimento medesimo. E il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui trattasi era, all’epoca dei fatti, pendente; era definito nella sede amministrativa con decreto di rigetto, e veniva quindi introdotto nella sede giudiziaria, dinanzi a questo Tribunale all’attualità pendente.
Per tutti gli esposti motivi i provvedimenti adottati dall’intimata Amministrazione e in questa sede impugnati con il ricorso introduttivo, sono stati ritenuti illegittimi e quindi annullati dalla predetta sentenza n. xxxx della Sezione.
 Il Collegio, rilevata l’avvenuta corretta integrazione del contraddittorio, ritiene che i motivi sopra enucleati rendono evidente anche l’illegittimità degli atti successivamente impugnati dal ricorrente, rispettivamente, con i motivi aggiunti, poiché viziati da illegittimità derivata in quanto atti derivati, come la graduatoria finale di merito relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il xxxx ; o perché comunque parimenti viziati da errore nel metodo di accertamento nonché da illogicità ed erroneità della motivazione, come la relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del xx/xx/xx in tema di giudizio di permanente non idoneità al s.m.i. del Sig. omissis , e il verbale dell’xx/xx/xx, con cui omissis  veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma, con il conseguente avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta per riforma (di cui ai motivi aggiunti del xx/xx/xx).
In definitiva, il provvedimento di riforma impugnato col ricorso introduttivo, avendo precluso al ricorrente, di permanere – sia pure in via transitoria, pendente il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – in servizio fino al termine della ferma in mansioni compatibili ovvero di essere ammesso alle successive rafferme, ha comportato l’illegittimità degli atti gravati con il ricorso, e tutti gli atti derivati.
Per le suesposte ragioni, i motivi aggiunti  sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse.》