Il caso
Le conclusioni del Giudice amministrativo:
《Nel caso di specie, la procedura utilizzata dall’Amministrazione, mirante a creare un bacino di utenza da cui attingere, secondo una graduatoria, per i trasferimenti di cui in discorso, in sostanza viola il disposto normativo citato, in quanto frappone all’applicazione dei benefici previsti dallo stesso, nell’ipotesi di trasferimento a domanda, un ulteriore procedimento che subordina l’applicazione del beneficio medesimo ad ulteriori requisiti individuati discrezionalmente dall’Amministrazione.
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Il ricorrente, pertanto, quale portatore di handicap ex legge n. 104/92, con un’invalidità del 67%, ai sensi dell’art. 21 della medesima legge ha un diritto di scelta tra le sedi disponibili e di priorità, nel trasferimento a domanda, rispetto ad altri colleghi non versanti nella medesima condizione, di talché l’atto impugnato, che non ha tenuto conto del beneficio attribuito dal predetto disposto normativo, è illegittimo e va annullato.》