RIFORMA PER NON IDONEITA’

Il  Tar Lazio  accoglie  il ricorso disattendendo verificazione negativa perchè erronea e contraria a direttiva tecnica

allegata sentenza Tar lazio

“……  l’ Amministrazione accerti specificamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell’ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica di cui a.l D.M. 4 giugno 2014 ma anche la derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una rilevante limitazione funzionale, non vi è chi non veda come il giudizio impugnato risulti inficiato dai vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale carenza in esso di dati e/o elementi atti a dare conto dell’effettivo compimento da parte dell’ Amministrazione dell’attività di indagine o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all ‘esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582.
Per completezza, si precisa, ancora, che l’esito della verificazione non vale a superare le carenze de quibus, atteso che:
– come rilevato anche dalla ricorrente, con l’ordinanza n. Xxxxdel xxxx il Tribunale non si era limitato a richiedere l’accertamento della sussistenza della patologia contestata dall’ Amministrazione resistente ma anche la “consistenza” di quest’ultima;
– l’organo accertatore ha certamente rilevato una “xxxxxxx”  sulla base di essi — ad un giudizio di inidoneità, ma, nei chiarimenti dallo stesso resi con la nota del xx xxxxx, è dato espressamente leggere che la visita effettuata ha data evidenza di “xxxxxxxxxxxxx”  dunque. la stessa patologia è espressamente riconosciuta “senza impegno funzionale in atto”.
 Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.”