Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una candidata esclusa da un concorso per il reclutamento di allievi carabinieri a causa della presenza di un tatuaggio visibile. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici l’aveva giudicata “non idonea” in quanto il tatuaggio era situato in una zona del corpo non consentita. Tuttavia, in seguito a una verifica, si è accertato che il tatuaggio era in fase avanzata di rimozione e non risultava più visibile.
La candidata ha contestato l’esclusione, sostenendo che il tatuaggio era stato rimosso e che l’arrossamento notato durante la visita era dovuto alla pulizia dell’area. Il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso della candidata, dichiarando illegittima l’esclusione e la graduatoria che non la includeva tra gli idonei.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione, affermando che il tatuaggio era ancora visibile al momento della visita. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando che la rimozione del tatuaggio era già in atto e che i segni residui non costituivano motivo sufficiente per l’esclusione.