URANIO E DINIEGO CAUSA DI SERVIZIO


Il caso trattato riguarda la difesa di un Maggiore dell’Esercito Italiano, che dopo aver operato nei poligoni militari italiani e in svariate missioni internazionali, ha contratto una grava patologia oncologica.
➡️L’Ufficiale ha presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio, ai sensi del D.P.R. 461/2001, in seguito alla quale il Comitato di Servizio si è espresso negando la dipendenza,  riproponendo le stereotipate negazioni sia della contaminazione del teatro di guerra sia della sua incidenza causale o concausale nella produzione di neoplasie, concludendo sostanzialmente per l’addebito a causa ignota della patologia.
Avverso tale parere è stato proposto ricorso al Tar che lo ha accolto e annullato gli atti impugnati.

Dalla sentenza :

《Ne consegue pertanto che, una volta accertata l’esposizione del militare all’inquinante in parola, è l’Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l’insorgere della riscontrata patologia, opponendo gli specifici diversi fattori -concretamente riscontrabili nella storia clinica, personale o familiare del militare- dotati di autonoma ed esclusiva portata causale per l’insorgere dell’infermità.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove l’Amministrazione non ha delineato concrete ipotesi eziologiche alternative per l’insorgenza della patologia, rispetto alla quale va, quindi, ritenuto ragionevolmente provato il nesso di causalità con l’attività di servizio svolta dal malato quantomeno in Kosovo in un contesto ambientale contaminato, senza specifiche procedure nè dotazioni individuali di protezione atte a fronteggiarne i rischi per la salute.》