OTTEMPERANZA. IL TAR LAZIO APPLICANDO IL PRINCIPIO ONE SHOT TEMPERATO RICONOSCE E ACCERTA LA CAUSA DI SERVIZIO

Il caso trattato riguarda la difesa di una madre erede di un giovanissimo militare deceduto per una patologia tumorale dopo aver operato nei poligoni di tiro per integrale esecuzione della sentenza TAR nella parte in cui il Comitato di Verifica avrebbe omesso di adeguarsi al giudicato, impugnando altresì, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di rigetto della richiesta di dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal de cuius.

Il Tar Lazio accoglie il ricorso e, per l’effetto:

➡️dichiara la nullità del provvedimento impugnato;

➡️ accerta la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal militare

➡️ordina al Ministero della Difesa di adottare tutti i conseguenti provvedimenti ai

sensi di cui in motivazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla

notificazione della presente sentenza;

➡️dispone che, in difetto di adempimento da parte del Ministero alla Difesa, all’adozione dei detti procedimenti, proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta, individuato nel Capo Ufficio Segreteria Generale del Ministero della Difesa, o suo delegato.

Nelle motivazioni i giudici amministrativi concludono:

《Nella motivazione del nuovo parere e nell’istruttoria che lo ha preceduto, dunque, non si rileva né l’approfondimento motivazionale richiesto dalla pronuncia di cui si chiede l’ottemperanza, con riguardo all’esclusione dell’ incidenza causale o concausale delle attività svolte dal de cuius relativamente alla patologia sofferta, né alcun riferimento alla presenza di fattori esogeni di per sé sufficienti a far insorgere la patologia dello stesso, con ciò disattendendo il puntuale contenuto conformativo del giudicato.  Nel caso di specie, inoltre, il contenuto conformativo del giudicato permette di fare applicazione del c.d. one shot temperato .Il Collegio, dunque, nell’esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione estesa al merito che connota il presente giudizio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’atto impugnato e accoglie l’istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal de cuius, in applicazione del predetto principio del c.d. one shot temperato.》