RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, EFFETTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI

Il Tar Lazio accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a provvedere alla piena e compiuta ottemperanza al giudicato formatosi, nominando  in caso di persistente inottemperanza un commissario  ad acta
Come pressoché unanimamente affermato dalla giurisprudenza in materia, anche di questo Tribunale (cfr., ex multis, 15 marzo 2019, n. 3489) ,“il dipendente pubblico che sia stato illegittimamente allontanato dal servizio ha diritto all’integrale ricostruzione della carriera, sia economica che funzionale, comprendendo tale diritto anche quello a ricevere la remunerazione relativa al periodo di tempo in cui il servizio non è stato prestato; tale principio, tuttavia, trova integrale applicazione solo quando l’allontanamento dal servizio sia stato tempestivamente impugnato e riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, poiché una simile pronuncia, da una parte è ricognitiva della imputabilità alla Amministrazione della causa che ha impedito al dipendente di prestare l’attività lavorativa, d’altro canto è idonea a ricostituire ex tunc il rapporto di servizio”.
In altri termini, “l’annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto di impiego pubblico (o ne ritarda la progressione) determina come conseguenza la reviviscenza del rapporto nella sua pienezza, quale si svolgeva o avrebbe dovuto svolgersi, con tutte le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione del ricorrente”, sicché al dipendente, avente diritto alla riammissione in servizio, spetta anche la liquidazione delle retribuzioni non corrisposte, risalendo “la reviviscenza del … rapporto in caso di annullamento giurisdizionale” del provvedimento che ha inciso su di esso alla data in cui quest’ultimo risulta essere stato adottato e dovendosi, peraltro, considerare inoperante “il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione ogni qualvolta la mancata prestazione dell’attività impiegatizia sia stata causata da un provvedimento riconosciuto giudizialmente illegittimo” 》