LA PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE NON PUÒ INCIDERE SULLA PENSIONE RICONOSCIUTA A SEGUITO DI RIFORMA


Il caso riguarda la difesa di un ex maresciallo della Guardia di Finanza.

➡️In precedenza la Corte dei conti aveva respinto il ricorso con il quale il militare in congedo aveva impugnato il provvedimento di revoca del

trattamento di quiescenza precedentemente attribuito, con il recupero delle somme percepite a decorrere dalla data del congedo, intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio, per effetto dell’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per

➡️È stato proposto appello dinanzi la Corte dei Conti Centrale di Appello che lo ha accolto e annullato la sentenza della sezione.

 

Dalla sentenza

“L’intervenuta specificazione dell’irrilevanza (per il futuro) di quale procedimento fosse pendente all’epoca della cessazione dal servizio
costituisce inequivoca conferma che, precedentemente, tale rilevanza vi fosse e condizionasse gli effetti temporali del provvedimento comportante la perdita del grado.
Anche alla luce di tale ulteriore considerazione, che esplicita come per
dirimere la questione controversa occorra avere puntuale riguardo alla
disciplina vigente al momento del collocamento in quiescenza, in base al
principio tempus regit actum, il Collegio reputa che non esservi contrasto con
le diverse decisioni assunte dalle altre Sezioni di appello sulla base di
differenti elementi di fatto e di tempo ricorrenti nelle singole fattispecie poste
  1. al loro esame”