” Si può dunque affermare che il cumulo della pensione privilegiata con il trattamento di attività è ammesso purchè il rapporto lavorativo sia diverso da quello che ha dato titolo alla pensione privilegiata”
allegata sentenza cortedeicontinapoli
RICORSO ACCOLTO. VITTIMA URANIO IMPOVERITO E DINIEGO PENSIONE PRIVILEGIATA PER TRANSITO NEI RUOLI CIVILI
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Lug