La IV Sezione del Consiglio di Stato in riforma della sentenza del T.A.R Lazio annulla il provvedimento di perdita del grado per rimozione disposto nei confronti di un militare stante il superamento dei termini per la conclusione del procedimento disciplinare da calcolarsi non già dalla data in cui l’ufficio competente alla trattazione disciplinare ha acquisito piena conoscenza della sentenza penale passata in giudicato ma dalla data, antecedente, in cui un qualunque soggetto preposto dell’Amministrazione ha acquisito copia integrale della sentenza penale irrevocabile.
E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.
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