LA RIMOZIONE PER PERDITA DI GRADO NON DETERMINA IL VENIR MENO DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE GIA’ DISPOSTO

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia  accoglie il ricorso.

Dalla sentenza :
” Nel caso di specie  omissis era stato congedato dal servizio per inabilità assoluta ed in funzione di questo dato fattuale era stata disposta nei suoi confronti il trattamento previdenziale.
 Il diritto alla pensione di inabilità era maturato e ad avviso del G.U., alla luce dei menzionati precedenti giurisprudenziali, non sussistevano valide ragioni, ancorchè fondate sul successivo accertamento disciplinare che disponeva la rimozione per perdita del grado, per travolgere il diritto previdenziale che era già stato acquisito e che si fondava su autonomi ed indipendenti presupposti.
Si osserva inoltre che secondo copiosa giurisprudenza della Corte dei conti la modificazione a fini previdenziali del titolo di uscita del militare non potrebbe in ogni caso ammettersi in tutti i casi, come quello oggetto del
presente giudizio, in cui il procedimento disciplinare a conclusione del quale veniva irrogata la sanzione della rimozione, era stato attivato successivamente all’attribuzione del diritto pensionistico”