PERDITA DI GRADO ED INTEMPESTIVITA’ DELL’AZIONE SANZIONATORIA

Il Tar Campania accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento

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“Sono tali ultime norme, invero, a governare l’agere in esame, dovendo quivi ribadirsi il principio per cui nei casi in cui il comportamento disciplinarmente rilevante abbia costituito altresì oggetto di procedimento penale (e l’Amministrazione non abbia ritenuto di procedere anche in pendenza di tale procedimento), la decorrenza del termine per la definizione del procedimento disciplinare di stato decorre, ai sensi dell’art. 1392 cod. ord. mil., “dalla data in cui I ‘Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”.

                    La disposizione individua come dies a quo del procedimento disciplinare la data della comunicazione ufficiale all’Amministrazione del provvedimento (sentenza, decreto o archiviazione) che definisce il procedimento penale .

                  Orbene, nella fattispecie in esame:

la sentenza penale di assoluzione da cui origina il procedimento disciplinare è stata pacificamente acquisita al patrimonio conoscitivo della Amministrazione, in misura integrale; parimenti indiscutibile è il momento di conclusione del procedimento, da rinvenire nella data di adozione della gravata determinazione “espulsiva”  con una durata complessivamente superiore al termine di 270 giorni contemplato all’art, 1392, comma 3, del codice dell’ordinamento militare.”