AMBIENTE ALTAMENTE INQUINATO: FATTORE DETERMINANTE NELLA GENESI E NELL’EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA

🔎Il caso trattato riguarda il ricorso in difesa di un ufficiale dell’Esercito italiano avverso il rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il diniego dell’equo indennizzo.

➡️Nonostante la visita medica abbia confermato gli esiti della patologia tumorale, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha emesso un parere negativo, non ritenendo l’infermitĂ  dipendente da causa di servizio.

➡️ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.

 

 

Dalla sentenza :

《La circostanza che la ricorrente sia stata eventualmente esposta a un fattore di rischio, infatti, non vale di per sé a elidere la possibile rilevanza quanto meno concausale del servizio prestato nell’insorgere della patologia oncologica.
Nel caso in esame, tuttavia, il Comitato non ha preso in considerazione gli altri specifici fattori di rischio e situazioni di disagio ai quali la ricorrente è stata sottoposta nell’ambito dell’attività svolta alle dipendenze dell’Amministrazione della difesa e non ha fornito alcun elemento idoneo a confutare gli esiti dell’indagine nanodiagnostica e, in particolare, il rinvenimento, nei tessuti neoplastici dell’interessata, di nanoparticelle di leghe metalliche derivanti da combustioni o esplosioni incontrollate.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che i predetti pareri siano affetti da difetto di istruttoria e, quindi, di motivazione, e che tale illegittimitĂ  si riverberi sul provvedimento di diniego del Ministero della difesa.
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, perl’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
Il Collegio, peraltro, osserva che “la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato.
Pertanto, in esito alla presente sentenza, il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l’istanza della ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato. Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà pronunciarsi in merito agli specifici fattori di rischio e situazioni di disagio ai quali l’interessata si è trovata in concreto a operare e dovrà prendere in considerazione gli esiti dell’indagine nanodiagnostica prodotta dall’interessata.》