URANIO. RICONOSCIUTA PATOLOGIA NON TUMORALE DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Il Tar Parma accoglie il ricorso

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“La contraddittorietà del giudizio espresso dall’Amministrazione sul conto del ricorrente si palesa con maggior forza ove si consideri (e la allegazione non è oggetto di smentita da parte dell’Amministrazione) che il beneficiario della concessione in questione partecipava della medesima missione in territorio estero, ancorché, con mansioni che ne determinavano una minore esposizione.
Tale riconoscimento smentisce, quindi, categoricamente l’assunto sul quale si fonda in via pressoché esclusiva il diniego impugnato circa la pretesa assoluta inconfigurabilità di un nesso causale fra la specifica malattia e le attività di servizio svolte dal ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi l’illegittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e, di conseguenza, anche del diniego di concessione dell’equo indennizzo per conseguire il quale, non è richiesto all’interessato, alcuna ulteriore allegazione non avendo, il benefico richiesto, natura risarcitoria.
E già stato, infatti, affermato in giurisprudenza che “i presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi: nel primo caso l’integrazione di tutti gli elementi propri di un’ipotesi di responsabilità civile, tra cui pure la prova del nesso eziologico e dell’elemento soggettivo in capo al danneggiante; nel secondo caso la mera dimostrazione di aver affrontato – senza che ciò integri “colpa” dell’Amministrazione – “particolari condizioni ambientali od operative”, connotate da un carattere “straordinario” rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio, che siano la verosimile causa di un’infermità” (Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418).”