ACCERTATA LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO PER LESIONI TRAUMATICHE DA CAUSE VIOLENTE

🔎Il caso trattato riguarda il ricorso presentato in difesa di un militare volontario avverso la decisione del Policlinico militare di Roma che ha negato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

➡️Nonostante il militare avesse riportato un trauma durante un’esercitazione, è stata negata,senza motivazioni, la procedura semplificata prevista dall’articolo 1880 del Codice dell’ordinamento militare

➡️Il Tar Lazio ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

 

Dalla sentenza :

《A fronte di tali univoche circostanze, tutte convergenti nel senso di far emergere il nesso di causalità tra la partecipazione del militare all’esercitazione a fuoco e la patologia contratta, risulta inspiegabile la ragione per la quale l’Amministrazione ha negato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità riscontrata da causa di servizio con la procedura semplificata di cui all’articolo 1880 cod. ord. mil.
Il giudizio espresso in tal senso dalla Direzione ospedaliera è, infatti, del tutto privo di motivazione, consistendo unicamente nell’affermazione apodittica dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della predetta procedura, senza che siano state indicate le ragioni di tale convincimento.
Infine, è la stessa relazione di dimissioni dal Policlinico militare, nel riportare una diagnosi “omissis da recente trauma …”, a far emergere l’errore sui presupposti e l’illogicità da cui è affetta la determinazione con la quale l’Amministrazione ha negato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio con la procedura semplificata di cui all’articolo 1880 cod. ord. mil.
 In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.》