INIDONEITA’ AL SERVIZIO MILITARE ILLEGITTIMA E ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEGLI ATTI SUCCESSIVI

Il caso trattato riguarda la difesa di un giovane aviere prosciolto dalla ferma per perdita permanente
dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento.
In precedenza i giudici amministrativi avevano ritenuto illegittima l’attività dell’Amministrazione per erronea valutazione della situazione del militare travisando la situazione di fatto, stante l’assenza, al momento della valutazione, della patologia tumorale. Quanto ai motivi aggiunti, la predetta pronuncia li ha dichiarati improcedibili, in considerazione del fatto che la graduatoria con gli stessi impugnata era stata superata e sostituita da altra graduatoria modificata.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti presentato al Tar Lazio è stata impugnata la conferma dell’esclusione dell’aviere dal concorso per l’ immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica Militare e la relativa graduatoria di merito modificata dall’Amministrazione.
Il Tar ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati nel giudizio, ravvisabili nei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto e, per l’effetto annullati il provvedimento di conferma dell’esclusione del militare e le graduatorie finali di merito del medesimo concorso, per quanto di interesse.