RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO  DISCIPLINARE DI STATO DELLA PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE

Il Consiglio di Stato respinge l’appello dell’Amministrazione militare precisando che “L’Amministrazione, in presenza di una sentenza pienamente assolutoria, non poteva esercitare la propria potestà disciplinare”
 
“Come anticipato nella ricostruzione della vicenda, il Tribunale penale di Napoli, con la sentenza n. XXXX emessa in data XX/XX/XX, divenuta irrevocabile in data XX/XX/XX assolveva il militare appellato “per non aver commesso il fatto”.
Del resto, in ragione di tale chiara statuizione, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma – Sez. II, con la sentenza n. Xx/XX, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’impugnato provvedimento disciplinare perché fondato sugli stessi fatti oggetto di accertamento in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile con formula di assoluzione piena dai reati ascritti “per non aver commesso il fatto”, in tal modo l’Amministrazione avendo posto in essere una inammissibile sovrapposizione del giudizio penale e di quello disciplinare.
Invero, com’è noto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.
La norma appare quindi ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare da parte dell’amministrazione quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell’illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati.
L’Amministrazione, in presenza di una sentenza pienamente assolutoria, non poteva pertanto esercitare la propria potestà disciplinare.
Sussiste quindi la colpa dell’Amministrazione, presupposto della responsabilità, per aver posto a fondamento del procedimento disciplinare, in violazione dell’art. 653 c.p.p., gli stessi fatti la cui sussistenza è stata esclusa, con sentenza passata in giudicato, dal Tribunale penale di Napoli.
Del resto, l’eventuale adesione a diverse prospettazioni ermeneutiche determinerebbe di fatto la rinnovazione della valutazione nel merito della legittimità del provvedimento disciplinare, divenuta inammissibile a causa della mancata impugnazione della citata sentenza n. XX/XX del T.a.r. del Lazio.