URANIO: VITTIMA DEL DOVERE RICONOSCIUTI I BENEFICI ALLA VEDOVA

Il Tribunale di Roma, dopo aver disposto consulenza tecnica affidandola ad un ‘equipe di medici e di ingegneri dosimetristi di massimo livello accoglie in pieno il ricorso

allegata sentenza del  tribunale di roma sez lavoro

“Il Collegio peritale ha integrato la risposta ai quesiti con nota pervenuta il xx/xx/xxxxx. 
In essa si giudica (in sintesi) che, malgrado l’abitudine al tabagismo, deve ritenersi “più probabile che non” che i fattori ambientali abbiano contribuito all’evento con sufficiente efficacia etiopatogenetica, specie se si tiene conto del fatto, documentato, che la presenza di materiali pesanti venne poi riscontrata nel sistema omissis del omissis.
Per vero, è anche documentato dalla cartella clinica del xx/xx/xxxxx (doc. 13 ric.) che l’esame istologico del omissis del omissis  rilevò tracce anomale di particelle metalliche non biodegradabili né biocompatibili, parte delle quali (titanio, tungsteno) si formano solo a temperature assai elevate, quali quelle prodotte dalla combustione dei predetti proiettili.
Stabilito secondo il livello di probabilità prescritto dal diritto vivente il nesso causale tra i fattori di rischio presenti a Pristina e la patologia che condusse il “de cuius” all”‘exitus”, non appare possibile dubitare della riconducibilità dei  primi alla nozione di particolari condizioni ambientali od operative di missione, posta dall’ art.l, co.564, legge n. 266/2005, essendo insegnamento di legittimità o costante e qui condiviso che il requisito di “particolarità” ricorre per il mero fatto che ci si sia esposti a pericoli maggiori della norma (Cass. SU n. 23300/2016, per un caso analogo verificatosi in Bosnia; Cass SU n. 15484/2017); anche solo per la presenza di circostanze non ordinarie all’interno di contesti ordinari, tanto più che l’art. l,co.l, lett. c) estende la fattispecie ai casi in cui sussistano “condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenite di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. SU nn. 23396/2016, 759/2017); ed appare impredicabile che il mero fatto di appartenere ad una Forza Armata implichi ordinariamente una esposizione ambientale in missione all’estero a residui di proiettili di uranio impoverito precedentemente esplosi.
Deve pertanto ritenersi e dichiararsi che la patologia che condusse omissis al decesso è riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di  missione, ex art. 1, co.564, legge n. 266/2005, artt. I e 6 del DPR 243/2006; ovvero a particolari condizioni di rischio ex artt. 603 e 1907 del D.lgs n.66/2010; e dichiararsi in capo al “de cuius” lo “status” di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere”