DINIEGO TRANSITO IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un ufficiale medico a cui era stato negato  illegittimamente  il transito nell’amministrazione pubblica

Sentenza Tar lazio

“1) Il ricorso si palesa fondato.
In punto di diritto, l’art. 964 del D. Lgs. 66/2010 dispone che: “gli ufficiali dei Corpi sanitari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario (e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria) dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell’amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all’atto dell’iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell’eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare”. L’art. 933, 1 0 e 2 0 comma, del D. Lgs. 66/2010 dispongono che “1. Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 2. L’amminisfrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli (obblighi di servizio) ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso”.
2) Viste tali premesse normative il Collegio non può che ribadire in sede di merito le considerazioni già sinteticamente indicate in sede di accoglimento dell’istanza cautelare.
Il medesimo Collegio ritiene, infatti, di aderire a quell ‘orientamento giurisprudenziale, espresso da Cons. Stato, Sez. IV, 26/03/2012, n. 1746, secondo cui la norma dell’articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229, che consente agli ufficiali in servizio perrnanente effettivo la partecipazione senza limiti di età ai concorsi pubblici per l’accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, ha introdotto in via implicita un criterio di potenziale mobilità del personale militare all’interno dell’organizzazione statuale, e pertanto, in quanto disposizione ampliativa della posizione di status del personale interessato, la gravità dei motivi di servizio che ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, della legge IO aprile 1954, n. 113, può giustificare il ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni, deve collegarsi a situazioni di assoluta e non eludibile necessità d’impiego dell’unità di organico presa in considerazione (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2010, nr. 958; id., 12 luglio 1989, nr. 466).
Tale principio deve considerarsi valido anche nel vigore dell’attuale art. 933, d.lgs. 66 del 2010, che ha sostituito l’art. 43 della legge n. 113 del 1954, malgrado il tenore apparentemente diverso della nuova norma, che sembra invertire il rapporto tra regola ed eccezione consentendo all’Amministrazione solo eccezionalmente di autorizzare la cessazione anticipata dalla ferma: infatti, è evidente che, nel quadro di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina nel suo complesso, fra le dette ipotesi eccezionali non può non rientrare – appunto – anche quella di superamento di un concorso pubblico a norma della citata L. n. 229 del 1965.
Non ha, infine, rilevanza la circostanza che nel caso di specie il ricorrente verrebbe assunto presso un Ente locale, quale la Ausl, e non presso altra amministrazione dello Stato, in quanto, alla luce dell’accrescersi delle autonomie locali, alla disposizione in parola debba essere data una lettura estensiva, tale da ricomprendere il transito anche fra diverse amministrazioni pubbliche.
Nel caso di specie, peraltro, l ‘ Amministrazione ha motivato il rigetto in modo che per quanto riferito oltre che alla particolare professionalità del ricorrente, anche alla deficitaria situazione organica riferita agli Ufficiali del Corpo Sanitario presso l’Ente di appartenenza dell’Ufficiale — risulta generico e non evidenzia la presenza di situazioni di assoluta e non eludibile necessità d’impiego dell’unità di organico presa in considerazione.
3) Inoltre, stante la sufficienza di quanto indicato ai fini dell’illegittimità del provvedimento gravato, il Collegio come la parte ricorrente ha dedotto in sede di censura che l’Amministrazione ha concesso in tempi recenti quattro cessazioni anticipate a ufficiali medici in situazioni che appaiono non dissimili a quelle di parte ricorrente; né la medesima Amministrazione ha indicato in sede di giudizio le motivazione per le quale in qusti casi, diversamente da quanto fatto nei confronti del ricorrente, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta.
4) Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, il gravato diniego va annullato.”