Il caso
In precedenza lo stesso Tribunale aveva accolto il nostro ricorso per l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa e del parere del Comitato di verifica con i quali era stata rigettata l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del nostro assistito.
La suddetta questione è stata quindi nuovamente sottoposta all’esame del Comitato di verifica, il quale per la seconda volta si è pronunciato in senso negativo.
A garanzia del giudicato giurisdizionale, senza passare nuovamente per un nuovo parere del Comitato, previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità del militare da causa di servizio, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e, per l’effetto, dichiarato la nullità degli atti impugnatii.
LE CONCLUSIONI :
《Dunque, anziché costituire doverosa esecuzione della sentenza di questo Tribunale, i nuovi atti dell’Amministrazione intimata ne costituiscono una sostanziale contestazione, peraltro proposta non nelle forme del ricorso in appello, ma della mera riproposizione della tesi dell’impossibilità di ravvisare il nesso eziologico nella fattispecie.
É pertanto da ritenersi fondata la domanda di ottemperanza formulata dal ricorrente, avendo il Comitato effettivamente violato il decisum attraverso la riproposizione di una motivazione viziata dagli stessi elementi di genericità ed incompletezza già predicati in relazione al parere precedentemente espresso e, comunque, avendo lo stesso organo nuovamente negato il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio senza dimostrare, come richiesto dalla sentenza, la concorrenza di specifici fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità. Anche in applicazione del principio del c.d. “one shot temperato”, non sussiste la necessità di rimettere nuovamente l’affare all’Amministrazione, posto che il fatto che la stessa per due volte abbia basato il diniego su argomentazioni prima errate e poi contrastanti con il dictum giudiziale importa che non vi siano plausibili ragioni per rigettare l’istanza di cui, nell’esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione estesa al merito che connotano il giudizio di ottemperanza, il collegio può, a questo punto, disporre l’accoglimento.》