MISSIONI E INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO E DI PRIMA SISTEMAZIONE AL RIENTRO IN ITALIA

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado limitatamente al diritto alle indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86 del 2001 e di prima sistemazione ex artt. 21 legge n. 836 del 1973 e 12 legge n. 417 del 1978

consigliodistato:

“Ritiene il Collegio che anche l’indennità di prima sistemazione può essere riconosciuta per effetto della semplice previsione normativa invocata, peraltro espressamente qualificata compatibile con il trattamento economico di cui alla legge n. 86 del 2001 dalla Circolare Prot.n. DGPM/IV/12A/ /10/B.32 del 13 aprile 2001 (punto 5). L’istituto dell’indennità di prima sistemazione richiede, infatti,  l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e vale ad indennizzare forfettariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione. Circostanza questa che ben può attagliarsi al caso del militare in servizio temporaneo all’estero nel momento in cui rientra in Italia. L’indennità di I A sistemazione, che trova regolamentazione nell’art. 21 della legge n.836 del 1973, rivisitata dalla legge n. 417 del 1978 (art. 12), infatti è ristoratrice delle spese di impianto nella nuova residenza di servizio o di elezione. E’ pur vero che, affinché il personale percepisca la misura intera è necessario che nella nuova residenza, non fruisca di alloggio gratuito di servizio o di indennità di alloggio; in quest’ultimo caso, per coloro che rientrano dall’estero, l’indennità, al netto delle eventuale riduzione sopra menzionata, è soggetta ad una ulteriore riduzione ad un terzo qualora il personale, nella nuova sede di rientro, fruisca di alloggio gratuito di servizio ovvero sia provvisto di indennità di alloggio. Tali circostanze, tuttavia, possono sì ridimensionare l’importo della posta indennitaria ma non azzerarla del tutto. Ne consegue che anche in tal caso la documentazione attestante l’invio in missione all’estero ed il successivo rientro è in grado di consolidare il beneficio economico preteso dall’appellante sotto il profilo dell’an, mentre rimane demandata all’ Amministrazione la esatta quantificazione dello stesso.
In esecuzione della presente sentenza il Ministero appellato dovrà quindi provvedere alla esatta quantificazione delle indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86 del 2001 e di prima sistemazione ex artt. 21 legge n. 836 del 1973 e 12 legge n. 417 del 1978 (sub 8.2. e 8.4) in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione nei limiti di cui all’art. 22, l. 724/94, espressamente richiesti dall’interessato, necessari per attualizzare gli importi al predetto titolo dovuti a far tempo dalla loro maturazione.
In conclusione, l’appello va parzialmente accolto e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado limitatamente al diritto alle indennità di trasferimento e di prima sistemazione.