Il caso trattato riguarda la difesa di un militare dell’E.I. con ruolo di conduttore di automezzi e addetto all’armeria di reparto, al quale al rientro delle missioni in Bosnia e in Kosovo gli venne riscontrata una grave patologia tumorale. Il militare svolse le sue attività senza senza ricevere adeguati strumenti di protezione nonostante le aree fossero massicciamente bombardate anche con ordigni all’uranio impoverito.
È stato proposto ricorso al Tar per l’annullamento degli atti con i quali Il Comitato di Verifica ha negato la dipendenza da causa di servizio per mancanza dei presupposti di legge.
Il Tar Campania ha accolto il ricorso, annullato gli atti impugnati e ordinato al Comitato di verifica di rivalutare l’istanza considerando accertati gli elementi fattuali e valutativi .
Dalla sentenza :
《… . il ricorrente ha fornito i dati rilevanti dellavicenda che ha riguardato il militare (missioni in teatri di guerra, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio, connesso al contatto con ambienti contaminati dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; vaccinazioni). Non è dato comprendere, quindi, per quale ragione tali elementi fattuali non siano stati considerati adeguatamente. Il tipo di operazioni a cui il militare è stato adibito all’estero non sembrerebbero, per l’Amministrazione, tali da giustificare, in base alla laconica motivazione sopra trascritta, una diretta dipendenza da esposizioni all’uranio impoverito della malattia oncologia sofferta.
Occorre considerare, inoltre, che sono numerosi i casi di militari ammalatisi anche a seguito di missioni della durata di pochi mesi in territori di guerra identici a quelli a cui ha partecipato il ricorrente.
Anche il modello di regolarità causale che il Comitato sembra aver ispirato il secondo parere, sul piano giuridico (e quindi non più tecnicoscientifico), non si ritiene condivisibile alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra rammentati. 》