BENEFICI VITTIME DEL DOVERE:IL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE AI SENSI DELL’ART 4 d.P.R. 181/2009 DEVE INCLUDERE IL DANNO MORALE

Il caso

Il Tribunale Lavoro di Roma aveva  accolto la domanda di un militare ammalato di una grave patologia tumorale diretta ad ottenenere i benefici spettanti quale soggetto equiparato alle vittime del dovere.

Avverso tale decisione il Ministero soccombente ha proposto appello parziale affidato ad un unico motivo per mezzo del quale  lamenta la falsa o erronea applicazione del combinato disposto  di cui all’art. 6 della legge 206/2004 e art. 4 del d.P.R. n. 181/200, quanto ai criteri di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell’importo della speciale elargizione.

La Corte d’appello di Roma sez. Lavoro respinge l’appello dell’amministrazione, confermando integralmente la sentenza impugnata

Le conclusioni

“Osserva questa Corte che il Tribunale si è conformato ai suddetti principi applicando i criteri di cui all’art. 4 del d.P.R. 181/2009 segnatamente quelli indicati alla lettera d) che stabilisce appunto che la percentuale unica di invalidità indicante l’invalidità complessiva (IC), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l’appello va rigettato e confermata integralmente l’impugnata sentenza.”