URANIO. LA MANCANZA DI UNA CHIARA EVIDENZA SCIENTIFICA NON OSTA IL RICONOSCIMENTO DELLA RESPONSABILITA’

La quarta sezione del Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero della Difesa  e conferma la sentenza del Tar Toscana favorevole al militare

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《Al lume delle considerazioni sinora esposte, infatti, la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell’invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno. Altrimenti detto, nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari, nell’ambito di un ordinamento di settore connotato dall’insindacabilità degli ordini, nel contesto di una missione in teatri operativi interessati da eventi bellici ed ancora pervasi da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione, non sul singolo militare.
Del resto, la causa ignota, categoria gnoseologica e non ontologica, non è altro che la conseguenza dell’attuale ignoranza scientifica circa i nessi eziologici: è cioè, un dato umano (relativo e dinamico), non una realtà naturale (assoluta e fissa).
Deve quindi affermarsi, nell’an, la responsabilità dell’Amministrazione e, conseguentemente, respingersi l’appello del Ministero.》