Il Tar Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso
Le conclusioni del Tribunale amministrativo :
Il parere del CVCS limitandosi a negare l’esistenza sulpiano meramente astratto di una possibile correlazione tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgenza della patologia del ricorrente – non si è quindi adeguato ai criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa appena richiamati.
Conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
L’amministrazione, nel rideterminarsi, data per accertata l’esposizione del militare all’inquinante in parola e data per presunta (in senso relativo) la derivazione causale della specifica patologia dall’esposizione all’uranio impoverito, potrà negare la sua dipendenza da causa di servizio solo ove dimostri – attraverso un’adeguata istruttoria – che l’esposizione a tale agente patogeno non abbia determinato l’insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri specifici fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità, da individuarsi nel caso concreto e non solo in astratto.