BENEFICI DI LEGGE EREDI VITTIMA DEL TERRORISMO

La Corte di Appello  di Roma in riforma della sentenza negativa di primo grado accoglie le domande e riconosce alle eredi tutti i benefici di legge

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Con la nuova disciplina infatti le provvidenze sono state estese, dal 1° gennaio 2014 anche a favore del coniuge e dei figli della vittima sopravvissuta con gravi invalidità , oltre che a favore dei superstiti della vittima deceduta a causa dell’attentato; ma ciò non significa affatto che la vittima sopravvissuta debba essere ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge da cui può cominciare a decorrere la corresponsione dei benefici.
E’ proprio per mancato collegamento tra il decesso e l’evento lesivo che si deve ritenere che nessuna rilevanza assuma la morte della vittima prima o dopo l’entrata in vigore della Legge finanziaria n. 147 del 2013.  
Ed infatti, se il decesso di omissis fosse avvenuto per cause connesse all’attentato, il problema non sussisterebbe, in quanto i familiari sarebbero superstiti ed avrebbero pertanto sicuramente diritto all’erogazione delle due provvidenze oggetto di causa.
Ma nella fattispecie in esame, l’evento morte, proprio perché non connesso all’ invalidità riportata a seguito dell’attentato, costituisce un fatto totalmente estraneo e casuale e quindi irrilevante ai fini della concessione dei benefici assistenziali; l’importante è che la vittima sia sopravvissuta all’attentato ed abbia riportato una invalidità superiore al 50%, a nulla rilevando se sia poi deceduto per cause naturali, indipendenti dall’attentato.
Il legislatore, utilizzando l’espressione “portatore”, ha inteso presuppore la permanenza in vita della vittima rispetto all’attentato e non alla data di entrata in vigore dei benefici; diversamente non si comprenderebbe quale possa essere il motivo per escludere l’erogazione dei benefici ai familiari di vittime sopravvissute all’attentato che sono poi decedute per cause naturali prima del 1° gennaio 2014, posto che il sacrificio e la sofferenza da indennizzarsi sono i medesimi, entrambi conseguenti alla grave invalidità del proprio congiunto subita a causa dell’ attentato terroristico.
Deve quindi ritenersi che il legislatore del 2014 abbia inteso allargare la platea dei beneficiari degli indennizzi a favore dei familiari di vittime del terrorismo che non sono decedute a causa dell’attentato ma hanno riportato una grave invalidità , superiore al 50%.
E’ quindi errato ancorare il riconoscimento delle provvidenze ad una circostanza assolutamente casuale e non connessa ai fatti oggetto di tutela, pena – ad avviso della Corte – la palese violazione del principio di parità di trattamento di situazioni identiche.
Né potrebbe sostenersi che, in caso di decesso della vittima anteriore all’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, si applicherebbero i benefici a favore dei superstiti, che così usufruirebbero comunque di tutela, ciò in quanto la disciplina a favore dei superstiti si applica solo nel caso in cui il decesso della vittima sia causalmente connesso con l’atto di terrorismo. 
Nella fattispecie in esame il decesso di omissis è, pacificamente,  avvenuto per cause assolutamente indipendenti dall’ evento lesivo, per cui i suoi congiunti si vedrebbero negare l’ indennizzo, a causa del suo decesso, con una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri congiunti di vittime del terrorismo che abbiano riportato una invalidità superiore al 50% e siano rimaste ancora in vita. 
Ed allora, effettuando una interpretazione costituzionalmente orientata, la norma non può che essere interpretata nel senso che i citati assegni vitalizi spettano a tutti i familiari di vittime che abbiano riportato a seguito dell’attentato una invalidità permanente non inferiore al 50%, a nulla rilevando se e quando tale vittima sia deceduta per cause indipendenti dall’ attentato stesso.
Conclusivamente, l’avvenuto decesso di omissis anteriormente alla data del
1° gennaio 2014 costituisce circostanza non ostativa al l’accoglimento delle domande