ESCLUSIONE CONCORSI MILITARI

Non è sufficiente la semplice richiesta di rinvio a giudizio e quindi la qualità di imputato in senso formale.
Il Tar Lazio accoglie il ricorso

sentenzaTar :

“La mera trasposizione terminologica del concetto di imputato dal sistema penale in
quello amministrativo, proprio per le differenti ed antitetiche finalità che l’istituto
persegue nei due ordinamenti, comporta una diversa attività ermeneutica che non si
limiti ad una mera ricostruzione formale, ma, in relazione alla ratio della norma,
penetri il suo reale significato costituzionalmente orientato.
Pertanto, il Collegio ritiene che il concetto di imputato, indicato dall’art. 60 del
c.p.p., rubricato proprio : “ assunzione della qualità di imputato” ed il cui articolato
prevede sei ipotesi in cui tale status si acquista, non possa essere, nel sistema
amministrativo, mutuato in senso letterale.
E’ proprio la finalità e la funzione dell’istituto nel contesto processual-penalistico
che non consente, per le ragioni che di seguito si esporranno, tale trasferimento
formale nel contesto amministrativo. 
La connotazione prevalente e prioritaria dell’istituto in ambito penale non è solo quella morfologica e/o formalistica, ma assume un peculiare significato in termini di garanzia e di salvaguardia dei diritti della persona.
Infatti, è lo stesso art. 61 del codice di rito che, estendendo le garanzie ed i diritti
dell’imputato all’indagato, implicitamente riconosce la essenziale ed
imprescindibile funzione di garanzia che l’istituto in questione sottende.
In altri termini allo status di imputato inferiscono peculiari e significative tutele
inderogabili e non comprimibili.
Né il legislatore penale attribuisce all’ indicato istituto una valenza negativa, come,
invece, emerge dalle previsioni normative in tema di accesso nelle Forze armate.
Pertanto, trasferire nel contesto amministrativo l’istituto in questione in forza del
solo aspetto nominalistico, costituisce, a parere del Collegio, una forzatura
sistematica.”