Non è sufficiente la semplice richiesta di rinvio a giudizio e quindi la qualità di imputato in senso formale.
Il Tar Lazio accoglie il ricorso
“La mera trasposizione terminologica del concetto di imputato dal sistema penale inquello amministrativo, proprio per le differenti ed antitetiche finalità che l’istitutopersegue nei due ordinamenti, comporta una diversa attività ermeneutica che non silimiti ad una mera ricostruzione formale, ma, in relazione alla ratio della norma,penetri il suo reale significato costituzionalmente orientato.Pertanto, il Collegio ritiene che il concetto di imputato, indicato dall’art. 60 delc.p.p., rubricato proprio : “ assunzione della qualità di imputato” ed il cui articolatoprevede sei ipotesi in cui tale status si acquista, non possa essere, nel sistemaamministrativo, mutuato in senso letterale.E’ proprio la finalità e la funzione dell’istituto nel contesto processual-penalisticoche non consente, per le ragioni che di seguito si esporranno, tale trasferimentoformale nel contesto amministrativo.La connotazione prevalente e prioritaria dell’istituto in ambito penale non è solo quella morfologica e/o formalistica, ma assume un peculiare significato in termini di garanzia e di salvaguardia dei diritti della persona.
Infatti, è lo stesso art. 61 del codice di rito che, estendendo le garanzie ed i dirittidell’imputato all’indagato, implicitamente riconosce la essenziale edimprescindibile funzione di garanzia che l’istituto in questione sottende.In altri termini allo status di imputato inferiscono peculiari e significative tuteleinderogabili e non comprimibili.Né il legislatore penale attribuisce all’ indicato istituto una valenza negativa, come,invece, emerge dalle previsioni normative in tema di accesso nelle Forze armate.Pertanto, trasferire nel contesto amministrativo l’istituto in questione in forza delsolo aspetto nominalistico, costituisce, a parere del Collegio, una forzaturasistematica.”