La sezione II ter del T.A.R. del Lazio nell’accogliere il ricorso evidenzia che “il servizio speciale non può essere considerato esclusivamente il volo con uno o più obbiettivi, ma il complesso delle attività, affidate al militare per il tempo in cui questi è adibito alle dette mansioni, funzionalmente dirette a rendere possibile la lotta agli incendi boschivi con i mezzi aerei” e che l’ordinanza della Protezione Civile che prevede l’indennità antincendio è da considerarsi tuttora vigente.
E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.
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