Il Ministero della Difesa dispone illegittimamente la non ammissione alla prima rafferma biennale di un militare dell’Aeronautica limitando la valutazione del suo rendimento ad un arco temporale inferiore rispetto a quello previsto di 12 mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di rafferma. Il Tar Lazio accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
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