ARGOMENTAZIONI ERRATE E CONTRASTANTI CON IL DICTUM GIUDIZIALE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO

Il caso

Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri che ha prestato servizio in zone della Bosnia e del Kossovo massicciamente bombardate anche con armi all’uranio impoverito.

Più di 10 anni fa gli veniva riscontrata una patologia tumorale.
All’epoca dei fatti presentava domanda per riconoscomento da causa di servizio; il Comitato di verifica escludeva ogni nesso di causalità o di concausalità, pertanto il Ministero respingeva la domanda di riconoscimento dei benefici richiesti.
È stato proposto il ricorso ed è stata disposta una doppia verificazione .
Il Tribunale Amministrativo ha richiesto un nuovo parere al Comitato che ha nuovamente espresso parere negativo .
Avverso tale atto il militare ha proposto ricorso per l’ottemperanza ritenendo che il parere del Comitato fosse elusivo e violativo del giudicato e chiedendo che fosse dichiarato nullo.
Il nuovo diniego riproponeva il medesimo vizio di difetto di motivazione che aveva condotto all’annullamento giurisdizionale dei precedenti atti negativi.
 Il Tar Campania, senza passare nuovamente per un nuovo parere del Comitato, riconosce per via giudiziale la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale.
Le conclusioni dei giudici amministrativi :
《la motivazione del parere su cui il decreto si fonda non ha analiticamente indicato, come avrebbe dovuto, le ragioni per le quali dovessero essere disattese le conclusioni pervenute dai periti della parte ricorrente né ha specificato le ragioni scientifiche per le quali le stesse non si ritengano attendibili ma si risolve in una riproposizione delle medesime argomentazioni già ritenute insufficienti nella sentenza che aveva annullato il precedente diniego.》