URANIO IMPOVERITO : RISARCIMENTO DEL DANNO IL TAR TOSCANA CONDANNA IL MINISTERO DELLA DIFESA

Il TAR Toscana ha condannato  il Ministero della Difesa al risarcimento del danno subito da un militare  dell’Arma dei Carabinieri,  che a seguito del suo impiego in zone della ex Jugoslavia  contaminate da bombardamenti con esplosivi contenenti uranio impoverito ha contratto una patologia tumorale

Allegata sentenza Tar Toscana

“Quanto al rapporto di causalità, il Collegio non ignora il fatto che allo stato delle conoscenze non può ritenersi raggiunta una prova scientifica della connessione eziologica fra le patologie tumorali e il contatto con zone di guerra contaminate da uranio impoverito (e, in particolare, i territori della ex Jugoslavia), né che il tema è stato oggetto di contrastanti studi.
Nondimeno, il Collegio ritiene di far proprio il prevalente orientamento giurisprudenziale che fonda l’accertamento del rapporto causale su una logica probabilistica basata su rilievi statistici (T.A.R. Firenze, sez. I, 18/04/2017).
Nel caso di specie la sussistenza di tale genere di nesso fra l’infermità del ricorrente e il suo impiego nel teatro operativo della ex Jugoslavia deve essere affermata non solo sulla scorta dei noti dati relativi ad analoghe patologie contratte da un assai rilevante numero di militari ivi inviati in missione, ma anche sulla base di circostanze più specifiche quali in rinvenimento di particelle di cromo (sostanza presente negli ambienti contaminati da uranio impoverito) nei tessuti asportati al ricorrente, nonché negli specifici studi menzionati nella relazione depositata dal verificatore che evidenziano un aumento dei casi di tumore al testicolo nella popolazione stanziata nelle zone soggette ai bombardamenti.
Quanto al profilo della colpa la stessa deve essere apprezzata nel quadro della responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di obblighi di protezione incombenti sulla Amministrazione della difesa.
Viene quindi in rilievo la costante giurisprudenza della Corte Suprema secondo la quale l’onere probatorio relativo alla sussistenza di tale presupposto della responsabilità deve essere assolto da lavoratore in relazione alla esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e al nesso di causalità, mentre spetta dal datore la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie (Cass. 26495/2018).
Nel caso di specie l’Amministrazione ha dato conto dell’impiego di misure. di protezione generali quali la dotazione di caschi e giubbotti anti proiettile ma non è stata in grado di dimostrare alcunché con riguardo alla predisposizione di specifici presidi contro il rischio derivante dalla contaminazione che pure all’epoca dell’invio in missione del Caporal maggiore omissis sul teatro di guerra era conosciuto o, comunque, conoscibile in quanto già documentato da numerosi studi e rapporti di istituzioni internazionali.
La sussistenza di un danno biologico è stata accertata dal verificatore che ha stimato un grado di invalidità permanente del 33%.
I danni patrimoniali e non patrimoniali possono ritenersi sussistenti nell’an, non richiedendo particolari dimostrazioni il fatto che la malattia abbia impedito al militare di poter proseguire la sua carriera e che la particolare menomazione a cui esso è stato costretto incida sulla vita di relazione.”