URANIO IMPOVERITO E DINIEGO VITTIMA DEL DOVERE

Il Tribunale del Lavoro di Trieste, accertato il diritto del ricorrente all’adeguamento dell’assegno vitalizio, accoglie il ricorso e condanna il Ministero della Difesa.

SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE :

va evidenziato che il ricorrente è risultato o assegnatario, dal xxxxxxx, dell’assegno vitalizio di € 258,23 quale beneficio previsto dalla L. 266/2005 e dello speciale assegno vitalizio di € 1.033 (doc. 1). Orbene, per quanto concerne l’adeguamento del primo, deve richiamarsi la decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.o 7761/ 17), che dopo avere ripercorso la disciplina normativa vigente, ha o  effettuato un’interpretazione del tutto condivisibile affermando che” l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo 2 assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità — equità di cui all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”. Per giungere a tali conclusioni, la Corte ha ricordato che “a) con l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 è stato raddoppiato l’ammontare dell’assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 “e successive modificazioni” di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad euro 500 mensili e non più ad euro 258,23 (corrispondenti a lire 500.000); b) il d.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base all’art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005   secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei’ benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati — all’art. 4, a proposito degli effetti della legge n. 407 del 1998 per tali ultimi  beneficiari ha affermato che l’assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad euro 258,23; c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato un’irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno come si è detto era stato raddoppiato di ammontare dalla legge n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla legge n. 407 del 1998) e le vittime del dovere;”. Ne consegue che, condividendosi le argomentazioni e le o conclusioni della Corte di Cassazione, deve ritenersi accertato il diritto o  del ricorrente all’adeguamento dell’assegno vitalizio già goduto.
Per quanto concerne la data di decorrenza di tale assegno e di quello di cui all’art. 5 co. 3 L. 206/2004, va rilevato che presupposto di entrambi i benefici è che il soggetto abbia subito un’invalidità o permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. In altri o  termini, non è sufficiente che vi sia stata un’esposizione ad una sostanza idonea a cagionare una patologia, ma è necessario che poi si manifesti tale malattia, causa dell’invalidità richiesta. Ne discende che il diritto alle indennità previste non può che sorgere dal momento di verificazione dei presupposti ivi indicati e, quindi, di manifestazione delle lesioni che determinano l’invalidità permanente. In base alle allegazioni non contestate, del ricorrente, deve ritenersi che la malattia si sia manifestata nel maggio 2012 e, quindi, da tale momento possono ritenersi sussistenti i presupposti per far decorrere i benefici riconosciuti.