Trasferimento per incompatibilità ambientale.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale deve essere motivato in ordine alla sussistenza ed alla consistenza dei presupposti.
Il Consiglio di Stato – Sez. IV – ha respinto l’istanza con la quale il Ministero appellante aveva chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del T.A.R. che aveva annullato per difetto di motivazione il trasferimento per incompatibiltà ambientale di un militare.
E’ quanto ci comunica l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.

18_01_2013_Illegittimita del trasferimento per incompatibilita ambientale

Commenta per primo

Lascia un commento