Trasferimento ricongiungimento al coniuge.

Le Ordinanze di riesame possono avere una funzione acceleratoria del giudizio e garantire la piena tutela delle posizioni degli interessati. Ricongiungimento al coniuge militare: il TAR del Lazio si era pronunciato sul ricorso con la seguente Ordinanza “Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva poichè dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, valutata alla luce delle deduzioni prospettate dalle parti, sorgono dubbi circa l’assenza del presupposto della “convivenza” e degli altri presupposti richiesti dalla vigente normativa, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 17 L. n. 266/1999; pertanto, la domanda cautelare va accolta ai fini del riesame della domanda proposta dal ricorrente”. In esecuzione della citata Ordinanza l’Arma dei Carabinieri ha quindi accolto l’originaria istanza di ricongiungimento al coniuge ed ha trasferito il ricorrente alla sede più vicina a quella del coniuge.
Tanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.
Ordinanza Del TAR Lazio Sez.I

ordinanza tar lazio sez 1bis

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