URANIO : INFERMITA’ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

Il Tar Veneto accoglie il ricorso e annulla gli atti

Dalla sentenza :

Nonostante tale quadro giurisprudenziale e fattuale il Comitato di Verifica, con il parere impugnato, ha escluso la rilevanza dei precedenti di servizio del ricorrente sulla base di una motivazione meramente standardizzata – priva di riferimenti allo specifico caso del ricorrente e ad eventuali pertinenti fattori causali alternativi – e anche in giudizio l’Amministrazione nulla ha prodotto.
Sussiste pertanto il dedotto vizio di difetto di motivazione e di istruttoria.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gliatti impugnati