Uranio impoverito: illegittimità del provvedimento negativo impugnato elusione del giudicato eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno  condanna  il Ministero della Difesa.

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.

Leggendo la SENTENZA  allegata, il  giudice evidenzia l’atteggiamento del  Ministero della Difesa mirato a  condizionare  il  parere richiesto al Comitato di verifica:

La causa di servizio è nata dall’ esigenza etico sociale dello Stato Italiano di riparare il danno della persona derivato da infermità o lesioni riportate per aver dovuto anteporre il supremo interesse della collettività al proprio diritto individuale e all’incolumità personale.

……………………il ricorrente aveva operato in teatri operativi fortemente interessati dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito e di altro munizionamento bellico (seguiva dettaglio); in tale contesto, il ricorrente aveva operato, “privo di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’Uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico”, onde non era accettabile “l’apodittica quanto erronea, illogica ed irrazionale affermazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio”.

La sentenza di accoglimento di un’azione di annullamento, in definitiva, reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all’ annullamento dell’atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l’Amministrazione non può riprodurre il provvedimento con gli stessi vizi e deve tenere conto nel riesercizio del potere delle prescrizioni contenute nella sentenza, tanto che l’atto ripetitivo di quello annullato o adottato in contrasto con le prescrizioni conformative della sentenza contiene un vizio ulteriore,  vale a dire quello di violazione o elusione del giudicato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Tal essendo il contenuto della suddetta decisione di questo Tribunale, che espressamente faceva salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, ovviamente da rendersi nel solco dei principi, ivi tracciati, rileva il Collegio che il sintomo più eclatante, disvelatore dell’intento elusivo del giudicato, nascente dalla stessa sentenza, nonché connotante, in senso palesemente sviato, l’attività, conseguentemente posta in essere dal Ministero della Difesa, risiede nel testo della missiva – prot. Xxxxx  del xxxxx– con cui il Direttore della Divisione Sesta – Settore Contenzioso – del Primo Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Militari Congedati del Ministero della Difesa, trasmetteva al Comitato per la Verifica della Cause di Servizio in Roma, e p. c. al ricorrente, la “richiesta di riesame del parere n. xxxxx reso nell’adunanza n. xxxx del xxxxx e del parere n. xxxxxx reso nell’adunanza n. xxxx delxxxxx, confermativo del precedente, a seguito della sent. n. xxxx del xxxx emessa dal T. A. R. Campania in merito al ricorso proposto dal Maresciallo Capo (E. I.) xxxxxxxx avverso il provvedimento di diniego dei benefici previsti dal d. P. R. n. 243/2006 e successive integrazioni quale equiparato a vittima del dovere”.

Si ritiene opportuno riportare, testualmente e per esteso, la missiva in questione, stante il suo carattere paradigmatico di un atteggiamento, evidentemente volto a influenzare l’emissione del successivo apporto consultivo da parte del Comitato preposto, precostituendone l’esito, in senso negativo rispetto agli interessi del ricorrente”

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