Illegittimità del proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza straordinaria per superamento del limite massimo della predetta licenza nel corso della ferma contratta

La sezione I bis del T.A.R. del Lazio nell’accogliere il ricorso osserva che il Comando Militare ha violato l’obbligo di comunicare al ricorrente 60 giorni prima della scadenza del periodo di convalescenza straordinaria la possibilità di usufruire dei giorni di licenza ordinaria.

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.

Illegittimità del proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 121° giorno di licenza

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